PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

      1. Per ricordare il lavoro e l'impegno profuso dagli uomini e dalle donne che con opera pratica e di ingegno hanno contribuito alla realizzazione della bonifica rurale, intesa nella più ampia accezione sociale, economica, geografica e urbanistica, è istituita la «Giornata nazionale delle comunità di bonifica e delle città di fondazione», di seguito denominata «Giornata nazionale».


Art. 2.

      1. La Giornata nazionale si celebra annualmente il 21 marzo, data in cui la tradizione ricorda San Benedetto, fondatore dell'Ordine benedettino e protettore dei bonificatori.
      2. Ai fini della celebrazione di cui al comma 1, gli enti locali assumono ogni utile iniziativa volta a sensibilizzare la popolazione sui temi legati alle opere della bonifica e alla difesa dei valori rurali.


Art. 3.

      1. Ai fini della presente legge, è istituito l'Albo nazionale delle comunità di bonifica e delle città di fondazione. L'Albo, le manifestazioni legate all'attività del medesimo nonché gli eventi connessi con la celebrazione annuale della Giornata nazionale sono contrassegnati da un apposito logo.
      2. Sono iscritti all'Albo di cui al comma 1 i comuni città di fondazione o comunque quelli entro i cui confini risulta rintracciabile e storicamente documentata e verificabile la realizzazione di significative opere di bonifica, intesa nella più ampia accezione sociale, economica, geografica e

 

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urbanistica. L'adesione all'Albo, le iniziative e le finalità di tale forma associativa sono disciplinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali.
      3. Nello spirito e per le finalità previste dalla presente legge, lo Stato promuove sul territorio nazionale iniziative didattiche e divulgative, di ricerca, di studio, seminariali ed espositive sulla storia della bonifica in Italia; valorizza la cultura e la storia della bonifica; supporta la conservazione del patrimonio documentario, materiale e immateriale, esistente; promuove iniziative volte a favorire la conoscenza del patrimonio conservato e incoraggia la messa in rete dello stesso, tra enti e istituzioni pubblici e privati italiani ed esteri.


Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.